Lavoro nel tempo libero / Registrazione ai sensi della LDL

Newsletter VSLF no. 421, 25 settembre 2013

Risposta del DATEC in merito al ricorso gerarchico del VSLF contro l'UFT
I corsi e i compiti amministrativi del personale di locomotiva FFS traffico viaggiatori svolti nel proprio tempo libero, vanno indennizzati mediante bonifico di tempo alla fine del mese. Poichè anche queste attività rientrano sotto la legge sulla durata del lavoro LDL, i derivanti tempi supplementari non possono essere disciplinati mediante una compensazione di tempo alla fine del mese, dal momento che il lavoro effettivo svolto in un determinato giorno non è riportato sul piano di servizio e, di conseguenza, sfugge al controllo del reparto di distribuzione delle FFS. Ne consegue che la responsabilità dell'osservanza della LDL, ossia il rispetto dei tempi intermedi, del tempo massimo di lavoro e delle pause, ricade unicamente sul macchinista, malgrado la citata legge preveda chiaramente che tale responsabilità debba ricadere anche sul datore di lavoro.

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha respinto il ricorso gerarchico presentato dal VSLF in data 25 luglio 2011 contro FFS traffico viaggiatori, adducendo la motivazione che non vi è una lesione della legge e che, in caso di violazione della LDL, il collaboratore è tenuto a darne notifica al proprio datore di lavoro che dovrà fare in modo di adeguare il servizio di conseguenza.

Per quanto concerne la questione della responsabilità esclusiva del dipendente circa l'osservanza della LDL, l'UFT ha osservato quanto segue: Questi cambiamenti evidentemente comportano una nuova e maggiore responsabilità da parte dei collaboratori. Inoltre: Non sussiste pertanto alcuna violazione della legge e l'autorità di vigilanza non ha motivo di pretendere che le FFS adottino una procedura differente.

Il VSLF ritiene che questa interpretazione del problema da parte dell'UFT non sia corretta e che non si entri nel merito della questione vera e propria del ricorso. A seguito di ciò, in data 13 marzo 2012 il VSLF ha presentato ricorso gerarchico in tal senso contro l'UFT presso il DATEC, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

Dopo oltre un anno, il 18 giugno 2013 il DATEC ci ha comunicato che non intende entrare nel merito del contenuto della questione. Il DATEC è dell'opinione che il ricorso gerarchico concerna unicamente l'operato dell'UFT e non l'applicazione della LDL da parte delle FFS. Il DATEC ritiene che nel modo di procedere dell'UFT si debba escludere la presenza di una violazione procedurale, per cui non si ritiene necessario dar seguito al ricorso.

Conseguenza
Con questa elegante mossa giuridica, il DATEC si è evitato di dare una risposta in merito all'osservanza della LDL e, di conseguenza, declina ogni responsabilità. 

Forti dell'approvazione dell'UFT, le FFS hanno pertanto declinato ogni responsabilità, nel mentre l'UFT ha fatto ricadere sui lavoratori la responsabilità esclusiva dell'osservanza della LDL per quanto riguarda la frequenza dei corsi e dei compiti amministrativi

Sul piano legale, contro questa delega delle responsabilità non resta altra alternativa se non procedere mediante la denuncia di casi concreti di violazione della LDL. È però evidente che difficilmente un lavoratore presenterà un'autodenuncia in presenza di una violazione della LDL constatata in seguito.

Del resto, nemmeno l'UFT prenderebbe in considerazione una tale violazione della LDL, in quanto si potrebbe confutare legalmente la responsabilità esclusiva del dipendente confermata dall'UFT.

Presa di posizione del sig. Philipp Kunz, patrocinatore
Da un punto di vista giuridico, contro questa interpretazione dell'UFT non si può fare molto. Sarà comunque interessante osservare come si comporterà l'autorità di sorveglianza nel caso in cui, alla luce delle problematiche contestate, una violazione della LDL dovesse essere all'origine di un fatto legato alla sicurezza, con conseguente eco sui media.

Raccomandazione del VSLF
L'UFT fa notare che si può chiedere in qualsiasi momento un colloquio con l'addetto alle distribuzioni. In caso di attività contro bonifico di tempo che non sono riportate nel PIPER, sussiste pertanto la possibilità di richiedere un colloquio, come pure la relativa registrazione nel PIPER.

VSLF no. 421, 25 settembre 2013 HG
Anita Rutz / 29.09.2013