Nuovo CCL FFS / FFS Cargo

Il nuovo CCL FFS / FFS Cargo entra in vigore il 1° maggio 2019.

Ora le collaboratrici e i collaboratori per cui è stata disposta una continuazione della retribuzione a causa di un’assenza per malattia riceveranno anche le indennità insieme al loro salario di malattia.

In caso d’impedimento al lavoro per motivi di salute sussiste il diritto alla continuazione della retribuzione. Le collaboratrici e i collaboratori continuano a percepire il proprio salario per altri due anni - il primo anno il salario intero, il secondo anno al 90 percento. In caso d’infortunio professionale o di malattia professionale è concesso il salario intero anche nel secondo anno d’impedimento al lavoro.

Una volta aperto il diritto alla retribuzione, le indennità pagate individualmente e soggette all’obbligo di contribuzione AVS sono tenute in considerazione come segue, a partire dal primo giorno di assenza per motivi di salute: le indennità pagate negli ultimi dodici mesi prima dell’inizio del diritto alla retribuzione vengono divise per 365 e calcolate nel salario fino alla fine del diritto alla retribuzione come forfait giornalieri individualizzati.

Questa annosa rivendicazione del personale di locomotiva è stata finalmente accolta.

Accogliamo con favore questa soluzione.

VSLF no. 587, 29 aprile 2019 HG
Anita Rutz / 29.04.2019