Nuova regolamentazione della durata del lavoro dal 15.12.2019 o dall’1.1.2020 per collaboratrici e collaboratori sottoposti alla Legge sulla durata del lavoro (LDL).

Regolamentazioni sul lavoro straordinario
Dall’1.1.2020, in caso di superamento dell’orario previsto di fine lavoro il tempo di lavoro supplementare è conteggiato come segue:

  • lavoro aggiuntivo di 1-15 minuti: viene conteggiato alla durata annua del lavoro (orario mobile);
  • lavoro aggiuntivo di 16 minuti e oltre: l’intero lavoro supplementare è conteggiato come lavoro straordinario.

Il lavoro straordinario è indicato per la fine di ogni mese civile e può essere percepito in tempo libero entro la fine dell’anno civile d’intesa reciproca. Gli averi al 31 dicembre sono pagati con il salario del mese di marzo successivo con un supplemento del 25%.

Gestione del tempo nel corso dell’anno
L’intervallo di tempo infrannuale è di +100 / -40 ore. Il rispetto dei valori limite per l’anno in corso e la relativa gestione degli averi in tempo è responsabilità del superiore; il collaboratore o la collaboratrice contribuisce al rispetto dei valori limite.

Le collaboratrici e i collaboratori con autonomia nella gestione del tempo sono responsabili dei loro averi in tempo. Il superiore contribuisce per quanto riguarda il rispetto dei valori limite e del valore auspicato alla fine dell’anno civile. Dai collaboratori ci si aspetta che riferiscano per tempo ai loro superiori se constatano che i valori limite a fine anno non potranno essere rispettati.

A partire dal 2020 non vi sarà più nessuna verifica dei valori limite a metà anno (30 giugno). Per contro, ogni mese gli averi in tempo dei collaboratori saranno confrontati con i valori limite consentiti.

In caso di averi in tempo al di fuori dei limiti infrannuali, il superiore dovrà verificare se il previsto impiego del personale consentirà di rientrare nei limiti consentiti entro la fine dell’anno civile.

  • Se è il caso, il superiore dovrà continuare a monitorare l’evoluzione dei saldi temporali.
  • Se non è il caso, il superiore dovrà discutere e pianificare con il collaboratore la riduzione o l’incremento dell’avere nell’orario mobile.

Gli accordi per la riduzione o l’incremento dell’avere in tempo non rientrano nella valutazione del personale e avvengono d’intesa reciproca.

Gestione del tempo: intervallo consentito al termine dell’anno civile
Alla fine dell’anno civile l’avere DAL (durata annua del lavoro) deve situarsi tra 0 e 41 ore. Il limite consentito è di +80 risp. -25 ore.

Collaboratrici e collaboratori che svolgono turni: riporto degli averi in tempo a fine anno

Se era stato garantito un numero insufficiente di giorni liberi, sul conto «CTS» viene riportato (come finora) un accredito di tempo e lo stesso tempo è detratto dal conto DAL.

In una fase successiva, dall’avere della durata annua del lavoro vengono riportate al massimo 41 ore (finora 25 ore) sul conto DAL dell’anno successivo. Il restante avere (la parte residua di avere DAL superiore a 41 ore) viene trasferita sul conto «CTS».

Il conto «CTS» non è più limitato. Pertanto, già con i riporti di fine anno 2019/2020 non vi è più nessun trasferimento al lavoro straordinario.

Esempio:

Legenda grafico

  • A: pagamento di lavoro straordinario (con il salario di marzo dell’anno successivo).
  • B: riporto del saldo CTS sull’anno successivo.
  • C: riporto dei CT (giorni di compensazione) arretrati in ore sul conto CTS.
  • D: detrazione delle ore secondo il passaggio C dal conto DAL.
  • E: riporto di 41 ore DAL sul conto DAL dell’anno successivo.
  • F: riporto delle ore DAL restanti sul conto CTS dell’anno successivo.
  • G: riporto delle ore TAT (attività oltre i turni) sul conto CTS dell’anno successivo e la detrazione delle ore dal conto DAL.

Nessuna modifica delle regole per i conti di tempo non menzionati o per la mora del datore di lavoro.

VSLF Nr. 615, 8. dicembre 2019 HG